TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 5.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti).

Art. 5.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti).

      1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

      «2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 3.000 a euro 12.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il


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reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
      2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), l'organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in idoneo luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. In tale ultimo caso, è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In caso di dissequestro prima della sentenza, il cancelliere del giudice che lo ha disposto, nel termine di quindici giorni, trasmette copia autentica del provvedimento di dissequestro all'organo di polizia competente per territorio rispetto al luogo in cui il veicolo è custodito affinché provveda al fermo amministrativo.
      2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
      2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e alle misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»;

          b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187»;

          c) al comma 6, le parole: «ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;


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          d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 ad euro 24.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

      2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

      «1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 3.000 a euro 12.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei


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mesi a due anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
      1-bis. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 186.
      1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater»;

          b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore»;

          c) il comma 7 è abrogato;

          d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

      «8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui


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ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2-bis».